Al Domicilio del Consumatore

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

 
Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi pubblici, dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24.00 alle ore 7.00 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000. E’ disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
I titolari e i gestori degli esercizi pubblici, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in condizioni di particolari esigenze di sicurezza.
Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
I titolari e i gestori che proseguono la propria attività oltre le ore 24.00 devono avere, presso almeno ad un’uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol. Devono, altresì, esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

– la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
– le quantità che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da terminare anche sulla base del peso corporeo.

 

Per svolgere l’attività è necessario presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP come previsto dall’articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241, e:

– possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali;
– possedere i requisiti professionali.

 


APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E AMPLIAMENTO

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Allegati

Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A

Possesso dei requisiti da parte del Preposto – Allegato B

Notifica sanitaria ai fini della registrazione

Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici

Scheda Anagrafica

 


SUBINGRESSO

Comunicazione per il Subingresso in Attività

Allegati

Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A

Possesso dei requisiti da parte del Preposto – Allegato B

Notifica sanitaria ai fini della registrazione

Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici

Scheda Anagrafica

 


CESSAZIONE

Comunicazione Cessazione o Sospensione temporanea di Attività

Allegati

Notifica sanitaria ai fini della registrazione

Scheda Anagrafica

 

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