Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
La normativa fissa i limiti e le caratteristiche necessarie affinché si possa configurare il trasporto in conto proprio (art. 6 D.P.R. 783/77) stabilendo che:
• le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
• l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa;
• i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa;
L’esercizio dell’attività di trasporto di cose in conto proprio è soggetta ad apposita licenza rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti come previsto dall’art. 32 della Legge 298/1974.
Al rilascio della prima licenza deve far seguito l’iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Coloro che esercitano con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate (ai sensi dell’art. 83 del Nuovo Codice della Strada) sono esclusi dalla disciplina della Legge 298/1974 relativa al trasporto di cose in conto proprio e pertanto non sono subordinati alla licenza per l’esercizio dell’attività.
Per il rilascio della licenza, devono concorrere le seguenti condizioni:
• il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o locazione con facoltà di compera (leasing);
• i preposti alla guida ed alla scorta del veicolo, se non effettuata personalmente dal soggetto che richiede il rilascio della licenza, devono essere lavoratori dipendenti dello stesso;
• il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente e deve rappresentare solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale;
• le merci trasportate devono appartenere ai soggetti che possono chiedere il rilascio della licenza in conto proprio, ovvero essere dagli stessi prodotte e vendute, prese in comodato, o essere da loro eleborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o, ancora, essere tenute in deposito in forza di contratto di deposito o di un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
SPECIFICA PER ALIMENTI
• Trasporto di alimenti come “attività unica/prevalente e indipendente”
Le imprese che effettuano il trasporto di alimenti come “attività unica/prevalente”, per conto proprio o per conto terzi, e “indipendente” dai processi di lavorazione, produzione e confezionamento, in quanto esercitate da altra impresa, sono tenuti alla presentazione di SCIA, relativamente alla specifica attività di trasporto esercitata, all’autorità competente (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune dove ha sede operativa la ditta. In questo primo caso, alla SCIA dovrà essere allegato esclusivamente l’elenco dei seguenti mezzi di trasporto (comprensivo degli elementi identificativi quale, ad esempio, n. matricola cisterna):
o le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
o veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
o veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
o veicoli adibiti al trasporto di alimenti soggetti al rispetto di temperature di refrigerazione (in quanto in precedenza già soggetti ad autorizzazione sanitaria ex art. 44 DPR 327/80 , ora sostituita da SCIA).
L’aggiornamento dell’elenco (per cessione, sostituzione o implementazione dei mezzi) avverrà tramite semplice comunicazione alla ATS competente.
Rimane intese che le Imprese sono tenute alla valutazione dei rischi connessi alle sole attività di trasporto di alimenti
• Trasporto di alimenti a “complemento di attività di produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione di alimenti”.
Le Imprese che effettuano il trasporto di alimenti, a complemento della propria attività di produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione di alimenti, sono soggette alla presentazione di SCIA, relativamente all’esercizio della intera attività di impresa, all’autorità competente (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune dove ha sede operativa la ditta.
La SCIA è completata dalla relazione descrittiva di tutti i processi lavorativi, ivi comprese le modalità di trasporto degli alimenti. Anche in questo caso:
o l’elenco dei soli mezzi riconducibili alle fattispecie elencate al precedente punto 1, costituirà un allegato alla SCIA, oltre che al documento di autocontrollo aziendale;
o l’aggiornamento dell’elenco (per cessione, sostituzione o implementazione dei mezzi) avverrà tramite semplice comunicazione alla ATS competente
APERTURA – TRASFERIMENTO – AMPLIAMENTO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Modello A
SUBINGRESSO
Comunicazione per il Subingresso in Attività
Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A
Possesso dei requisiti da parte del Responsabile Tecnico – Allegato B
CESSAZIONE
Comunicazione Cessazione o Sospensione temporanea di Attività
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