Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all’art. 83 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:
a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;
c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.
Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Per svolgere l’attività è necessario presentare domanda di autorizzazione all’ufficio SUAP e:
– possedere i requisiti morali;
– possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
La domanda è accolta quando, trascorsi 90 giorni dal ricevimento completo degli atti, al richiedente non è comunicato il diniego (tacito assenso).
APERTURA ATTIVITÀ
Possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti – Allegato A
SUBINGRESSO
Comunicazione per il Subingresso in Attività
Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A
Possesso dei requisiti da parte del Responsabile Tecnico – Allegato B
CESSAZIONE
Comunicazione Cessazione o Sospensione temporanea di Attività
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