Costituisce esercizio dell’attività imprenditoriale di “Deposito merci” l’attività di servizio prestata al fine di immagazzinare e conservare i prodotti di un singolo venditore o produttore, oppure molteplici prodotti diversi e di diversi venditori o produttori.
In aggiunta, i depositi adibiti per lo stoccaggio di prodotti alimentari devono possedere specifici requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti alimentari stoccati, prodotti e venduti e dal Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale.
Il d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 – Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i., regolamenta lo stoccaggio delle sostanze alimentari e delle bevande in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita.
Non è soggetto alla presentazione di una pratica SCIA “autonoma” e distinta, il deposito merci inteso quale locale di stoccaggio accessorio ad altra attività produttiva principale quale ad esempio attività artigianale nel settore alimentare, attività di vendita, somministrazione, trasporto per conto terzi. In tali casi la presenza del deposito deve essere segnalata direttamente nella Segnalazione di inizio attività produttiva presentata per l’avvio o la modifica dell’attività principale.
L’esercizio dell’attività di deposito merci è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentarsi, ai sensi dell’art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241, al comune nel quale si svolge l’attività.
APERTURA – TRASFERIMENTO – AMPLIAMENTO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Modello A
VARIAZIONE
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Modello B
SUBINGRESSO
Comunicazione per il Subingresso in Attività
Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A
Possesso dei requisiti da parte del Responsabile Tecnico – Allegato B
CESSAZIONE
Comunicazione Cessazione o Sospensione temporanea di Attività
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