L’attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:
– portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
– insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Per svolgere l’attività e’ necessario presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP come previsto dall’articolo 2 della Legge 17/08/2005, n. 174 e dall’articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e:
– possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
AVVIO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A
SUBINGRESSO
Comunicazione per il Subingresso in Attività
Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A
CESSAZIONE
Comunicazione Cessazione o Sospensione temporanea di Attività
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