Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.
Per svolgere una manifestazione temporanea in forma non imprenditoriale che prevede al massimo 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, non è necessario possedere la licenza o presentare una SCIA. Le Sentenze della Corte Costituzionale del 15 febbraio 1970, n. 56 e del 15 dicembre 1967, n. 142, dichiarano infatti l’illegittimità costituzionale dell’articolo 68 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.
Pertanto un’associazione non a scopo di lucro (es. oratori) che vuole svolgere una manifestazione temporanea in forma non imprenditoriale deve presentare una semplice Comunicazione.
Se l’attività comprende somministrazione di alimenti e/o bevande deve, altresì, essere presentata apposita SCIA di somministrazione ed anche notifica sanitaria provvista delle dichiarazioni e attestazioni richieste dalla disciplina sanitaria.
Sebbene la due licenze appartengano a ambiti distinti, nella prassi è frequente che vengano fatti oggetto di un’unica richiesta di rilascio.
AVVIO
Possesso dei requisiti da parte dei soci – Allegato A
Notifica sanitaria ai fini della registrazione
Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici
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