Vendita oggetti preziosi

Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l’oro, l’argento; sono inoltre considerati oggetti preziosi i prodotti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la vendita di Oggetti Preziosi è attività tuttora sottoposta al rilascio di autorizzazione da parte della Pubblica Sicurezza, specificamente dagli uffici della Questura, ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( T.U.L.P.S.)

Tuttavia, con l’entrata in vigore, nel corso del 2017, del D. Lgs. n. 222/2016, sono state apportate radicali modifiche nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni interessate (Questura e Suap comunale), aumentando le intersecazioni reciproche di flussi documentali.
Le istanze per la vendita di preziosi devono infatti transitare dal Suap che, dopo averne operato un controllo di completezza meramente formale (avvenuto pagamento della marca da bollo e presenza dell’attestazione di avvenuto versamento della tassa di concessione governativa), le trasmette alla Questura competente affinché quest’ultima ne effettui l’istruttoria e provveda al rilascio dell’autorizzazione finale.

Sarà poi il SUAP che provvederà all’inoltro conclusivo dell’autorizzazione finale all’utente, sempre per via telematica.

Per l’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata – contemplato in via generale dall’ art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990 – prevista quando l’attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è condizionata all’acquisizione “di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati”. E’ quindi importante comprendere che l’attività di vendita di tali oggetti non può essere avviata subito, all’atto della trasmissione della SCIA al Suap, bensì subordinatamente al rilascio dell’ autorizzazione finale da parte della Questura, trasmessa all’utente per il tramite del Suap. Inoltre occorre:
– essere in assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
– possedere i requisiti soggettivi morali previsti dagli articoli 11 e 131 del T.U.L.P.S., nonché dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

 


AVVIO

 Domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi

Allegati

Possesso dei requisiti

 


APPROVAZIONE/REVOCA RAPPRESENTANTI

 Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti

Possesso dei requisiti

 

 

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