Vendita di liquidazione

Vendite Straordinarie

Le vendite straordinarie sono normate dall’art. 15 del D.Lgs 31.031998, n. 114 avente ad oggetto: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione (saldi) e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, d’acquisto dei propri prodotti.

 

Vendite di Liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
– cessazione dell’attivita’ commerciale;
– trasferimento in gestione o cessione in proprieta’ dell’azienda;
– trasferimento dell’azienda in altro locale;
– trasformazione o rinnovo locali.
Le vendite per cessazione dell’attivita’ commerciale, trasferimento in gestione o cessione in proprieta’ dell’azienda, e trasferimento dell’azienda in altro locale possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno per la durata massima di 13 settimane.
Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate per la durata massima di 6 settimane e per una sola volta nell’arco di un anno solare. Sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagioni. L’operatore, inoltre, ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata delle vendita di liquidazione e, comunque, per almeno 7 giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all’installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.
L’effettuazione di tutte le vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione all’Ufficio SUAP da presentarsi almeno 15 giorni prima dell’effettuazione della vendita stessa.

 


COMUNICAZIONE

 Comunicazione vendita di liquidazione

Allegati

Scheda Anagrafica

 

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