Vendita di sottocosto

Prevede la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, la comunicazione della vendita sottocosto deve essere comunicata all’Ufficio SUAP almeno 10 giorni prima della data d’inizio.

 


COMUNICAZIONE

 Comunicazione vendita di sottocosto

Allegati

Scheda Anagrafica

 

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